Per la politica 6.400 Comuni virtuosi sono figli di un Dio minore?

06 settembre 2018

Dopo la pausa estiva è ripreso sui media il dibattito sul tanto discusso emendamento approvato al Senato al decreto legge n. 91/2018, c.d. Milleproroghe, che differisce al 2020 una parte dei fondi già stanziati dal Governo Gentiloni con il Bando Periferie, per progetti di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie a favore dei Comuni capoluogo e Città metropolitane. Sono 96 gli enti locali interessati, a cui al momento sono stati bloccati per due anni complessivi 1 miliardo e 30 milioni. Per il Veneto si tratta di oltre 112 milioni destinati ad opere nelle città capoluogo. Lo spazio finanziario così liberato viene utilizzato nell’emendamento contestato per uno sblocco parziale, spalmato in 4 anni, degli avanzi di amministrazione dei Comuni, Città metropolitane e Province.

Le forze politiche di opposizione, che per ‘distrazione’ hanno votato questo emendamento al Senato, dopo le proteste dei sindaci delle principali città, hanno giustamente corretto il tiro ed ora stanno dando battaglia nel passaggio del decreto alla Camera, con emendamenti volti ad eliminare il blocco dei finanziamenti per i progetti di riqualificazione delle periferie già approvati. Non si comprende però perché altrettanto impegno non venga messo in campo anche contro il tentativo dell’attuale Governo di bloccare l’utilizzo completo degli avanzi di amministrazione di tutti gli enti locali virtuosi, in perfetta continuità con il precedente, continuando ad ignorare ben due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del novembre scorso e la n. 101 del maggio scorso) che hanno stabilito che gli avanzi di amministrazione, una volta accertati nel rendiconto, sono risorse nella piena disponibilità degli enti locali stessi. Eppure a fronte delle 96 città interessate dal blocco di 1 miliardo dei fondi del Bando periferie, gli avanzi di amministrazione indebitamente bloccati interessano oltre 6.400 Comuni di tutta Italia, per un ammontare di 8,9 miliardi di euro che sono fermi in Tesoreria, mentre potrebbero essere da subito utilizzati per mettere in sicurezza edifici ed infrastrutture pubbliche, aprendo cantieri e sostenendo l’occupazione! Solo per i Comuni del Veneto si tratta di oltre 800 milioni sulla base del rendiconto dell’anno 2017 approvato ad aprile scorso.

Più precisamente lsentenza n. 101/2018 ha ad oggetto la norma di cui allart. 1, comma 466, della legge di bilancio n. 232/2016, dichiarata incostituzionale nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dellequilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove non prevede che linserimento dellavanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dellequilibrio dellesercizio di competenza (vedi comunicato del 17/5/2018 della Corte Costituzionale a questo link: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20180517104231.pdf). 

La sentenza n. 101/2018 va letta in continuità con la precedente sentenza n. 247/2017. Questultima, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha aggiunto il comma 1-bis allart. 9 della legge 24 dicembre 2010, n. 243 - utilizzando la tecnica della interpretativa di rigetto con limportante effetto di estendersi anche alle regioni ordinarie e a tutti gli enti territoriali -, aveva già dato una interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di FPV, interpretazione che comporta un regime di disponibilità di queste risorse economiche per tutti gli enti territoriali titolari, senza alcun riferimento temporale allesercizio 2020. Quindi la sentenza n. 101/2018 ha rilevato il contrasto dellart. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (norma sopravvenuta) rispetto allart. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 164 nellinterpretazione adeguatrice datane dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247/2017 e ne ha dichiarato pertanto lincostituzionalità (vedi sempre comunicato del 17 maggio della Consulta). Del resto le due norme sono praticamente sovrapponibili.  

Il comunicato della Consulta spiega altresìLa sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al FPV e allavanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come attivo strutturale inertizzato, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione. 

Lart. 17, comma 13, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e Finanza pubblica) stabilisce che in casi come questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve provvedere alle coperture degli effetti delle sentenze della Consulta sugli equilibri di finanza pubblica. Dall'art. 17, comma 13, non deriva quindi alcun limite allapplicazione da parte dei Comuni dellinnovazione normativa già efficace in forza delle sentenze della Consulta, ma piuttosto lobbligo a carico del Ministero dellEconomia e delle Finanze di provvedere tempestivamente alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente per renderla conforme alla Costituzione. Onere cui non è stato ancora adempiuto a seguito della sentenza n. 247/2017 e che viene stigmatizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 101/2018. Riporta infatti il citato comunicato: <<La Corte ha formulato un monito sulla qualità della legislazione finanziaria in materia: “Nellambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti – si legge nella sentenza -, il principio della copertura consiste nellassoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante lintero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche lautonomia dellente territoriale che vi è sottoposto>>In ogni caso è evidentemente inammissibile una interpretazione dellart. 17, comma 13, della Legge n. 196/2009 che facesse dipendere lapplicazione delle sentenze della Corte Costituzionale dalladempimento più o meno tempestivo dellonere posto dalla norma a carico del Mef. E’ evidente che per tale via lefficacia delle sentenze della Consulta dipenderebbe dalla volontà del potere esecutivo, il che non può essere dato nel nostro ordinamento.

Ecco perché con l’associazione Veneto Vivo abbiamo predisposto uno schema di delibera ‘rivoluzionaria’, che abbiamo presentato durante l'incontro organizzato il 7 luglio scorso a San Biagio di Callalta (TV), con cui vogliamo incoraggiare amministratori e responsabili finanziari degli enti locali a utilizzare le risorse già prelevate da famiglie e aziende per restituirle realizzando opere utili ai cittadini per lo sviluppo delle nostre comunità. 

La proposta preparata per i Comuni, che più di tutti hanno subito quello che il prof. Luca Antonini, costituzionalista, ha definito “l’esproprio dello Stato” e che la stessa Corte Costituzionale ha chiamato “prelievo forzoso” di risorse dei territori, può innescare davvero un prezioso volano per l’economia reale (la spesa pubblica è un fattore di incremento del Pil), l’aumento dell’occupazione e delle entrate fiscali. Si tratta quindi di sfruttare l’assist eccezionale rappresentato dalle sentenze della Consulta nn. 247/2017 e 101/2018, grazie alle quali gli enti locali “possono senz’altro applicare l’avanzo accertato nel conto consuntivo” senza incorrere in sanzioni (vero e proprio spauracchio che ha portato i Comuni italiani ad un eccesso di risparmio rispetto a quanto richiesto persino dalle manovra di Finanza pubblica) o contestazioni di danno erariale.  

Oggi è possibile invertire la rotta che ha visto gli investimenti dei comuni veneti passare dai 1.545,1 milioni di euro del 2004 ai 557 milioni di euro del 2016, un crollo drammatico. Come? Serve un atto di coraggio da parte in primis degli amministratori, ma anche dei responsabili finanziari dei Comuni per non farsi bloccare dai tecnicismi contabili centralisti. Crediamo che l’approvazione nei rispettivi Consigli comunali della delibera da noi proposta li metta al sicuro da qualsiasi responsabilità, perché con la stessa si dà attuazione al nuovo assetto normativo vigente a seguito delle sentenze costituzionali, che hanno efficacia erga omnes e debbono essere rispettate anche dai giudici. Certo, in questi casi in cui è in gioco una rivoluzione copernicana ‘l’unione fa la forza’. Per questo abbiamo auspicato una immediata e netta presa di posizione da parte delle Associazioni dei Comuni a sostegno di un’azione comune per l’autonomia e lo sviluppo del nostro territorio.

La legittimità della tesi interpretativa da noi sostenuta, ovvero che la disciplina del pareggio di bilancio è già mutata per effetto delle citate sentenze della Corte costituzionale senza necessità di un intervento legislativo di adeguamento (necessario, piuttosto, ai sensi dell’art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009, al solo fine di assicurare le eventuali coperture finanziarie conseguenti all’attuazione delle citate sentenze), è  stata confermata dalla nota dell’IFEL, Fondazione dell'ANCI, del 24 luglio scorso luglio scorso (“Pareggio di bilancio 2018. Decreto monitoraggio saldo”), a commento del decreto del MEF del 23 luglio 2018. L’ANCI scrive: «Il decreto affronta nelle premesse anche la questione relativa alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) che hanno dato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, in quanto “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”». E ammette che, «anche per ciò che riguarda il 2018, sarà ben difficile applicare le norme sanzionatorie degli eventuali sforamenti del saldo di competenza basate su una normativa primaria definita di fatto illegittima dalla Corte Costituzionale». Sotto questo profilo, ANCI segnala che le premesse del decreto, da essa suggerite ed accolte dal MEF, mirano «a rafforzare il carattere conoscitivo del monitoraggio» e conclude: «ci dobbiamo attendere dalla legge di bilancio 2019 le indicazioni per l’abbandono delle regole finanziarie aggiuntive, nonché per un sostanziale ripensamento sull’applicabilità delle sanzioni relative agli eventuali sforamenti del saldo 2018». Anche perché – va aggiunto – l’impiego dell’avanzo libero in Bilancio in questo periodo dell’esercizio finanziario per realizzare investimenti difficilmente si tradurrà in pagamento effettivo entro il corrente anno e dunque non risulterebbe necessaria la ricerca di eventuali coperture finanziarie da parte del Mef al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 2018, sulla base degli impegni assunti in sede europea.

Nel frattempo, la Provincia Autonoma di Bolzano (art. 3 della legge provinciale n. 7/2018: http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/212300%C2%A730/legge_provinciale_15_maggio_2018_n_7/art_3_utilizzo_dell_avanzo_di_amministrazione.aspx) e anche la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20/2018: http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2018&legge=20&fx=leg&lista=0&lang=ita) hanno approvato delle norme adeguatrici dell’art. 9, comma 1-bis, della legge 24 dicembre 2012 n. 243 e dell’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 alla interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, secondo cui l’avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell’equilibrio di bilancio, sia della Regione, che degli Enti locali territoriali. E il Governo non ha impugnato queste norme, non avendo evidentemente alcun argomento utile a contestarne la legittimità (https://www.pressreader.com/italy/corriere-dellalto-adige/20180428/281526521668997, http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/07/25/news/regione-fvg-spunta-un-tesoro-da-203-milioni-scontro-sui-meriti-del-via-libera-1.17092499).

Pertanto, poiché l’efficacia delle due sentenze della Corte Costituzionale vale per tutti gli Enti locali (non solo per le Regioni speciali: https://www.edotto.com/articolo/incostituzionali-il-blocco-dellavanzo-di-amministrazione-e-del-fpv), non si comprende perché anche in Veneto non si raccolga senza ulteriori indugi l’assist fornito dalla Consulta agli Enti locali virtuosi per impegnare in investimenti e opere necessari alle comunità le risorse fiscali già messe a disposizione dai cittadini e dalle imprese, favorendo così la crescita e l’occupazione.   

A questi link trovi:

- lo schema di delibera che abbiamo predisposto a supporto dei sindaci, da adattare alle esigenze di ciascun Comune (in particolare sono evidenziate in giallo all'interno della stessa alcune indicazioni operative): clicca qui;

- lo schema di ordine del giorno che abbiamo predisposto a supporto dei consiglieri comunali di minoranza: clicca qui.

Per eventuali chiarimenti in ordine al contenuto degli stessi e agli adempimenti successivi, potete inviare una email al segauente indirizzo: associazionevenetovivo@gmail.com 


pubblicata il 06 settembre 2018

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