Parere della Commissione Finanze sui mutui casa

15 marzo 2016

Pur non facendo parte della Commissione Finanze che ha dato il parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (mutui casa), vi allego il testo del parere approvato dalla Commissione VI (clicca qui), con le condizioni che il relatore on. Giovanni Sanga ha introdotto per rafforzare la tutela del consumatore e favorire una maggiore trasparenza da parte degli istituti di credito. Segnalo in particolare che il relatore ha inserito tra le condizioni anche il mio suggerimento di escludere l'inserimento della clausola che permette alla banca di vendere la casa in caso di inadempimento pure nel caso di surroga. Caso che era stato rilevato anche da questo articolo de Linkiesta (clicca qui).

Ecco alcuni elementi di chiarezza che provano la strumentalità delle accuse sollevate dall'opposizione sui rischi per i cittadini:

a) nel 2014, il Parlamento europeo approvava una direttiva che si pone l’obiettivo di aumentare il livello di protezione del consumatore;

b) il Governo italiano recepiva la direttiva Ue con uno schema di decreto;

c) il Gruppo Pd in Commissione Finanze, giàin precedenza alla protesta dei deputati del M5S, aveva predisposto con i tecnici della Commissione Finanze una bozza di parere a tutela del consumatore, prevedendo un’estensione delle garanzie. Un parere che non si è potuto presentare a causa della gazzarra inscenata dal Movimento 5 Stelle che ha impedito anche materialmente lo svolgimento della prevista seduta, rinviata alla settimana successiva per ripristinare un minimo di serenità.

Importante sottolineare che la nuova normativa sull’inadempimento non si applica ai contratti già in essere, neanche in caso di surroga.Per i nuovi contratti, invece, la normativa offre, al momento della stipula, maggiori vantaggi per il cittadino della normativa previgente, obbligando la banca ad una maggiore trasparenza, secondo le seguenti condizioni:

1) la clausola di inadempimento è facoltativa e la banca non può obbligare il cittadino a sottoscriverla;

2) è considerato inadempimento la morosità di almeno 18 rate;

3) in caso di inadempimento la casa può essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell’immobile da parte del consumatore;

4) viene confermato il divieto al “patto commissorio” (art. 2744 cc);

5) viene disciplinato per legge il cosiddetto “patto marciano”, già riconosciuto dalla giurisprudenza: la banca può, cioè, trattenere dopo la vendita della casa solo quanto ancora dovuto ed è obbligata a restituire al consumatore l’eventuale eccedenza;

6) in ogni caso, il trasferimento del bene immobile alla banca, a seguito dell’inadempimento, comporta l’estinzione del debito anche se il valore dell’immobile è inferiore a quello del debito residuo;

7) si evita, così, la procedura giudiziaria, con conseguenti risparmi di spesa per il cittadino, e il deprezzamento del bene immobile;

8) la valutazione della casa, successivamente all’inadempimento, deve essere effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale;

9) il consumatore deve essere assistito da un esperto di sua fiducia;

10) su tutta la procedura vigila la Banca d’Italia.


pubblicata il 15 marzo 2016

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