EMENDAMENTO
ART. 18
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. All’articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, resta fermo quanto previsto dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione.”
RUBINATO ROSTELLATO