Raccolta di materiali ferrosi a scopo benefico

13 maggio 2017


Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis
(Recupero materiali ferrosi)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con  decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Realacci, Rubinato


pubblicata il 13 maggio 2017

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