Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:
Articolo 45-bis
(Recupero materiali ferrosi)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.
Realacci, Rubinato