CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1
(Contenuti)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto:
a) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;
b) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;
c) i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali;
d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;
e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;
f) l'entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
g) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;
h) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;
i) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale.
2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20.