Il Centro Destra approva il processo breve: ingiustizia è fatta!

14 aprile 2011

Tra le proteste delle vittime dei processi davanti a Montecitorio e dell'ostruzionismo dell’opposizione in Aula, mercoledì 13 aprile è arrivato, dopo una maratona di tre giorni, il via libera della Camera al ddl che accorcia i tempi di prescrizione per gli incensurati e che, se approvato definitivamente, estinguerà il processo Mills in cui è imputato il presidente del Consiglio Berlusconi. Il ddl è stato approvato con 314 voti a favore, una quota comunque lontana da quel 330 più volte annunciato dal premier che, tuttavia, ha toccato 316 durante l'unica votazione a scrutinio segreto che è stata fatta: non è stata una bella figura per l’opposizione. Ora il disegno di legge è passato al Senato.

Durante la lunga maratona che ha portato all’approvazione di questo contestato provvedimento, sono intervenuta anch’io nell’ambito della strategia di ostruzionismo decisa dal Partito Democratico, con due brevi dichiarazioni a titolo personale.

Nato come disegno di legge contenente "misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi" e ribattezzato come “processo breve”, il testo approvato dalla Camera esce completamente trasformato rispetto a quello approvato dal Senato, a partire proprio dal titolo. Cuore del provvedimento diventa la cosiddetta prescrizione breve, mentre non scatterà l'estinzione del procedimento penale qualora i tre gradi di giudizio non si esauriscano nei tempi fissati dalla legge. Per gli incensurati diminuisce il tempo necessario per far scattare la prescrizione: il termine originario previsto per il reato, pari agli anni corrispondenti al massimo della pena prevista, quando la prescrizione viene interrotta, verrà aumentato solo di un sesto, rispetto all'incremento di un quarto previsto fino ad oggi.

Qualora non vengano rispettati i termini previsti nel testo: tre anni per la sentenza di primo grado dal momento in cui il pm formula l'imputazione; due anni per l'emanazione della sentenza di Appello; un anno e mezzo per la sentenza di Cassazione; scatterà per il capo dell'ufficio giudiziario l'obbligo di comunicazione al Procuratore generale presso la Cassazione e al ministro della Giustizia, perché possano eventualmente esercitare l'azione disciplinare.

Più in dettaglio, questi ne sono i contenuti rilevanti.

L'articolo 5 del testo approvato dal Senato fissava termini di durata per ciascun grado del processo penale e prevedeva l’estinzione del processo nel caso di inutile decorso dei medesimi termini; l'articolo 9 prevedeva l'applicazione di tale meccanismo anche ai processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a 10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006 (con esplicita esclusione dei reati non rientranti nell’ambito di applicazione della legge di indulto n. 241 del 2006), per i quali l'inutile decorso di termini specificamente indicati avrebbe comportato l'estinzione dei medesimi. La Commissione giustizia della Camera è intervenuta su entrambi i profili, con due emendamenti del relatore Paniz, che hanno riscritto l'articolo 5 e soppresso la disposizione transitoria.

Il testo approvato dalla Camera conferma l'operatività dei "termini di fase" per ciascun grado del giudizio, diversamente articolati in funzione della gravità del reato (per i reati puniti con pena inferiore a dieci anni: tre anni per il primo grado; due anni per l'appello; un anno e sei mesi in fase di Cassazione; un anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Per i reati puniti con pena superiore: rispettivamente, quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un anno. Per reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo: cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi). Tali termini possono essere prolungati con decreto del giudice procedente qualora necessario in ragione del numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori. All'inutile decorso di tali termini, tuttavia, il testo della Camera ricollega non l'estinzione del processo, bensì una comunicazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Ai fini dell'invio della comunicazione, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato cui è assegnato il procedimento.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre approvato un articolo aggiuntivo del relatore che modifica l'articolo 161 c.p. in materia di effetti dell’interruzione della prescrizione del reato. Nell'ordinamento vigente, gli atti giuridici indicati nell'articolo 160 c.p. interrompono il corso della prescrizione; nel caso di interruzione, il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. L'articolo 161 c.p. pone limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l’interruzione comporta, differenziati in funzione sia delle delle tipologie dei reati sia dei rei. Con riferimento al primo profilo, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; con riferimento al secondo profilo, prevede che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento: di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, come regola generale; della metà nei casi di recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.); di due terzi nel caso di recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.); del doppio nei casi di abitualità e professionalità nel reato (artt. 102, 103 e 105 c.p.). Il testo approvato alla Camera conferma il limite oggettivo dei reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; con riferimento invece alla condizione soggettiva dell'imputato, riduce da un quarto ad un sesto il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso di imputati incensurati e mantiene il limite di un quarto nel caso di recidivi semplici (art. 99, primo comma, c.p.).

Come si vede, pur non avendo potuto impedire l’approvazione del provvedimento, il lavoro dei deputati del Pd  è servito comunque ad ostacolarne il percorso parlamentare e a portare a conoscenza l’opinione pubblica dei punti più critici di questo intervento legislativo. In particolare, grazie al lavoro del gruppo Pd della Commissione Giustizia, è stato eliminato il processo breve nella sua versione originaria.

La cronaca si è soffermata in particolare sugli effetti che il nuovo provvedimento avrà su alcuni processi più noti (come quello sulla strage ferroviaria di Viareggio), alla quale accusa ha replicato duramente il relatore (con ragione, devo dire) mentre non si è dato il giusto peso a quanto accadrà per esempio nei procedimenti – molto più diffusi - relativi a reati relativi alla colpa medica, molto complessi nella loro istruttoria e questi sì destinati a cadere in gran numero in prescrizione, lasciando senza giustizia le vittime ed i loro familiari.

Vi allego al riguardo, oltre alle dichiarazioni del Ministro Alfano e alla dichiarazione di voto di Fassino, alcuni approfondimenti, uno della Capogruppo alla Camera On. Donatella Ferranti, uno del Gruppo Pd sugli effetti della prescrizione breve, un intervento pubblicato sulla stampa della collega on. Doris Lo Moro e due articoli interessanti del Sole 24 Ore.

 
 
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mimetype LEGGI SUL TEMA L'INTERVENTO DELL'ON. DORIS LO MORO  (76 KB)
 
mimetype LEGGI IL DOCUMENTO "GLI EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE BREVE"  (173 KB)
 
mimetype LEGGI GLI APPUNTI SUL PROVVEDIMENTO DELL'ON. DONATELLA FERRANTI  (67 KB)
 
 
 
PER UN APPROFONDIMENTO LEGGI GLI ARTICOLI PUBBLICATI DA "IL SOLE 24 ORE":

pubblicata il 14 aprile 2011

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