Risposta del Viceministro Casero e replica Simonetta Rubinato

29 maggio 2017

Il Viceministro Luigi CASERO risponde.
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito alla corretta tassazione o meno in sede di importazione dei granuli PET usati per la produzione di pellicole. 
  Gli Onorevoli evidenziano che la discriminante tra l'esenzione ed il pagamento dell'imposta con aliquota del 3 per cento è la densità dei granuli connessa alla possibilità di contenere additivi sino ad un massimo del 10 per cento, a tal riguardo detti granuli sono pertanto classificati con due diverse nomenclature dalla Tariffa doganale integrata (TARIC). 
  In particolare, gli Onorevoli fanno riferimento alla vicenda di una società produttrice di pellicole PET, a cui l'Ufficio delle Dogane di Venezia nel 2016 ha contestato l'utilizzo di un codice della nomenclatura combinata per l'importazione dall'India di granuli di polietilene tereftalato, e pertanto, gli interroganti chiedono di sapere «se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europei per importare granuli di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1ogennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici e se sia possibile conoscere tali test cosicché anche l'Agenzia delle Dogane Italiana possa adottarlo». 
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane riferisce quanto segue. 
  La nomenclatura combinata classifica i granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g con il codice NC 3907 6100 00 (dal 1o gennaio 2017). 
  I granuli di poli etilene tereftalato con un indice di viscosità inferiore a 78 ml/g rientrano nel codice NC 3907 6900 (dal 1o gennaio 2017), a sua volta suddiviso in specifiche sotto-voci, tra le quali: 
   1) codice NC 3907 6900 40: --- Pellets o granuli di polietilene tereftalato con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1.27 a 23o C e contenenti, in peso, non più di 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi (dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 40); 
   2) altro (dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 90).
  All'attuale codice NC 3907 6900 40 viene applicata, per l'anno 2017, una sospensione tariffaria autonoma generalizzata: (Regolamento UE 2390/16). 
  Per quanto concerne gli anni 2015-2016, il codice precedente dell'attuale NC 3907 6900 40 era il codice NC 3907 6080 40, a cui veniva applicata la medesima sospensione tariffaria (Regolamento UE 2449/15 per l'anno 2016 e Regolamento UE 1387/13 per l'anno 2015). 
  Alla misura di cui trattasi è, altresì, associata la nota TM861 che recita: «la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013». 
  Ciò posto, si segnala che, dalla consultazione della Banca dati relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, non risultano informazioni tariffarie vincolanti in corso di validità rilasciate dall'Italia per i due codici di nomenclatura suddetti – codice NC 3907 6900 40 e codice NC 3907 6900 90. 
  L'Agenzia non dispone, invece, di notizie circa l'eventuale utilizzo in altri Paesi europei, nel periodo 2014-2016, del codice TARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiato in 3907690040) per importare granuli di PET. 
  Per quanto concerne, inoltre, la richiesta degli Onorevoli interroganti se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici, si evidenzia che, a livello nazionale, la densità dei granuli di PET viene determinata applicando il metodo ASTM D792, specificando che tale metodo di prova descrive le procedure per la verifica delle densità di plastica solide in varie forme. 
  Infine, l'Agenzia precisa di non essere in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati Membri per l'analisi dei granuli di PET.

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, molto tecnica, da lui fornita, rilevando peraltro come la questione principale in discussione emerga nell'ultima parte della risposta medesima, laddove si afferma che l'Agenzia delle dogane non è in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati membri dell'Unione europea per l'analisi di granuli di PET. 
  A tale proposito, pur senza voler contestare la metodologia utilizzata dalla stessa Agenzia delle dogane per l'analisi dei predetti granuli, sottolinea come le imprese italiane operanti in tale settore possano risultare svantaggiate fiscalmente rispetto alle concorrenti imprese di altri Stati membri. Evidenzia, infatti, come, mentre la metodologia applicata dall'Agenzia delle dogane renda sostanzialmente impossibile, per le imprese nazionali, godere dell'esenzione di imposta su tale prodotto, le metodologie utilizzate dalle competenti autorità di altri Stati membri, se dissimili, possano invece consentire l'esenzione da un carico impositivo che risulta rilevante anche per le ricadute in termini di competitività delle aziende. 
  Nel dichiararsi quindi soddisfatta per i profili tecnici della risposta, sollecita tuttavia il Governo a verificare in quali Paesi dell'Unione europea si applichi l'esenzione d'imposta sui granuli di PET, se la metodologia corretta per analizzare i predetti granuli sia quella utilizzata dall'Agenzia delle dogane, ovvero quella in uso presso altri Stati membri, e in ogni caso ad attivarsi affinché in sede europea venga stabilità normativamente quale metodologia comune debba essere adottata, al fine di evitare alterazioni delle dinamiche concorrenziali a sfavore delle aziende nazionali.


pubblicata il 29 maggio 2017

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