LEGITTIMA DIFESA: UN PASSO AVANTI PER UNA MAGGIORE TUTELA DELLE VITTIME

29 maggio 2017

Il 4 maggio scorso la Camera ha approvato la proposta di legge sulla “Modifica all’articolo 59 del codice penale, in materia di legittima difesa”. Si è trovato un delicato punto di equilibrio in Commissione Giustizia tra i Gruppi della maggioranza per rispondere all'esigenza di modificare le norme sulla legittima difesa a favore dei cittadini che reagiscono alla violazione della sicurezza propria o dei propri cari, nel proprio domicilio, senza però esautorare la verifica del giudice per evitare la deriva verso un modello di giustizia “fai da te”. 

Il testo approvato dalla Camera (Clicca qui per leggere il testo del disegno di legge e la scheda relativa della Camera), ora all’esame del Senato, consta di due articoli che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia sostenute da chi è dichiarato non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità. Il primo articolo interviene sugli artt. 52 e 59 del codice penale. La modifica all'art. 52 considera legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte e la reazione, anche di giorno, a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno. Disposizione ispirata alla normativa francese che, all’art. 122-6 del codice penale stabilisce: “Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui il quale ha commesso l’atto: 1° per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; 2° per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza”. La seconda modifica all'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte, stabilisce che nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore è conseguenza di un grave ‘turbamento psichico’ causato dalla persona contro cui è diretta la reazione; se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale. Il riferimento al ‘turbamento psichico’ è ispirato al Codice penale tedesco, il quale stabilisce che non è punito chi eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico. Infine l’art. 2 del testo approvato pone a carico dello Stato le spese legali sostenute dalla persona dichiarata, per archiviazione o all’esito del processo, non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità. La casistica dimostra infatti che chi si difende perché vittima di un'aggressione viene quasi sempre assolto, ma deve tuttavia sostenere onorari e spese del proprio legale. La norma risolve proprio questo problema.

Ecco perché, premesso che ogni testo di legge può essere sempre migliorato, ritengo che sulla legittima difesa si sia creato, da parte dell'opposizione, di taluni organi di stampa e persino dello stesso segretario del Pd, un caso mediatico sul termine 'notte', pensando più alla prossima campagna elettorale che a spiegare ai cittadini le norme approvate. Come ho spiegato nell’intervista ai microfoni di Antenna Tre del 6 maggio scorso (guardala al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=8I8SUrX4kSQ), io non ho partecipato ai lavori della Commissione Giustizia e quindi non ho motivo di difenderli ad oltranza, ma credo sia corretto spiegare il reale contenuto del testo approvato. Il termine ‘di notte’ è stato inserito, ispirandosi ad analoga norma del codice penale francese, perché durante la notte si è meno vigili (di notte le persone dormono) e quindi si versa in uno stato di maggiore debolezza di cui il giudice deve tener conto. Ma la norma vincola il giudice a considerare 'legittima difesa' anche la reazione contro chi si introduce di giorno con violenza, minaccia e inganno nel suo domicilio. Un magistrato come Carlo Nordio ha riconosciutoal progetto approvato alla Camera una duplice novità. La prima, di soccorrere finanziariamente l’aggredito, costretto a sobbarcarsi non solo le noie di un processo ma anche le cospicue spese legali, che saranno pagate dallo Stato in caso di proscioglimento. La seconda, di costringere il giudice a un esame più serrato delle condizioni psicologiche della vittima, dalla quale non si può pretendere l’animo freddo e pacato nell’interpretare la reale portata di una minaccia che successivamente, a tavolino, può anche rivelarsi meno grave”.  Al seguente link puoi leggere l’articolo integrale: http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=590c79d7d3159.
Per approfondire cliccando qui trovi infine il dossier predisposto dalla collega Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia.


pubblicata il 29 maggio 2017

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