Collocazione in mobilitŕ dei dipendenti APT di Venezia

13 maggio 2017

 

EMENDAMENTO

ART. 22

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All’articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, e all’articolo 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
12-ter. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai dipendenti delle aziende e consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.

RUBINATO ROSTELLATO


pubblicata il 13 maggio 2017

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