FOCUS: I MIEI EMENDAMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLO SVILUPPO LOCALE

02 gennaio 2017

  • PROPOSTA DI PREMIALITA' PER CAMERE DI COMMERCIO GIA' ACCORPATE A FAVORE IMPRESE DEL TERRITORIO

Il decreto-legge n. 90/2014 ha operato una forte riduzione delle entrate delle Camere di commercio, con un taglio del diritto annuale rispetto al 2014 del 35% per il 2015, del 40% nel 2016 e del 50% per il 2017. Contestualmente, le Camere di commercio, le Unioni regionali e l’Unioncamere - inserite nel cd elenco Istat - sono tenute, come altre pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente, ad operare una serie di risparmi su diverse tipologie di spesa e a versare l’ammontare risparmiato al bilancio dello Stato. Si tratta in particolare della normativa, stratificata negli ultimi anni, che impone di conseguire risparmi su incarichi di studio e consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per missioni, spese su autovetture, consumi intermedi, etc.

Le Camere di commercio “Deltalagunare” di Venezia- Rovigo, del Molise che accorpa Campobasso ed Isernia, delle “Riviere di Liguria” – Imperia, La Spezia e Savona -, di Treviso-Belluno e Biella-Vercelli hanno concluso il processo di accorpamento volontario previsto dall’articolo dall’art. 1 comma 5 della legge n. 580/93.

È noto che le norme nazionali e regionali che hanno regolamentato la fusione e l’unificazione dei comuni hanno generalmente previsto l’assegnazione di contributi straordinari alle amministrazioni per sostenere gli oneri derivati da tale determinazione. Questo principio di premialità è affermato dall’articolo 20 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e più recentemente anche dall’articolo 1 comma 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Partendo da questa considerazione, con i segretari generali delle CCIAA di Venezia-Rovigo e di Treviso-Belluno, ho elaborato un emendamento per applicare tale principio di premialità anche alle Camere di commercio che si sono già accorpate, proponendo che a quelle che abbiano concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 non si applichino le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Le somme che le Camere suindicate devono versare direttamente allo Stato per l’anno 2016 ammontano complessivamente a € 2.310.050,69, somma che per la sua modesta entità non avrebbe a livello centrale alcun impatto significativo e che invece potrebbe generare servizi o iniziative utili a vantaggio delle imprese locali. Senza considerare che in caso contrario questa ulteriore decurtazione di risorse - come mi hanno rappresentato gli stessi presidenti Mario Pozza e Giuseppe Fedalto - non è più sostenibile considerato anche il taglio dei diritti pagati dalle imprese, in picchiata rispetto a tre anni fa (circa 10 milioni di euro in meno).

Al momento della presentazione del mio emendamento, sottoscritto anche da altri colleghi veneti del Pd, questo principio di premialità - pur esteso a tutte le CCIAA che si accorpano - era stato accolto come una delle condizioni poste dalla Commissione Attività produttive della Camera allo schema di decreto legislativo approvato dal Governo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forza della delega data con l’articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n.124. Purtroppo il Governo in sede di approvazione definitiva del decreto non ha recepito questa condizione, così come non ha accolto in Commissione Bilancio la mia proposta emendativa a favore delle CCIAA più virtuose.

Eppure con la stessa non venivano meno i risparmi per le diverse tipologie di spesa stabiliti dalle leggi, comunque garantiti dalle Camere, ma solo il versamento delle risorse al bilancio centrale dello Stato. L’importo non versato, rimanendo nella disponibilità delle Camere di commercio, sarebbe stato finalizzato alla realizzazione degli interventi di promozione del territorio e dell’economia previste dalla legge, sulla base delle specifiche esigenze dei territori.

Credo sia stato un errore non accogliere una proposta ragionevole e di buon senso. Lo conferma il fatto che, successivamente alla vittoria del No alla riforma costituzionale e all'approvazione definitiva della manovra al Senato, i rappresentanti delle Camere locali hanno denunciato sulla stampa la bocciatura da parte del Governo dell'emendamento sul taglia-spese proposto da Unioncamere, nonostante il parere positivo dalle commissioni parlamentari e il sostegno del Parlamento che invitava a togliere questa gabella a carico delle enti camerali virtuosi come Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno già accorpati. Definendola "una vera e propria rapina ai danni delle imprese italiane" ed annunciando la disobbedienza fiscale ritenendo vi siano le ragioni per opporsi in sede giudiziaria.

Ecco i link agli articoli sulla stampa locale:

Protesta degli enti camerali - Cronaca - Corriere delle Alpi

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/04/news/i-conti-sono-in-rosso-esplode-la-rivolta-1.14510390

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/12/06/news/camera-in-rosso-tagli-e-obiezione-fiscale-1.14528102

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/07/news/la-camera-di-commercio-affitta-una-parte-della-sede-1.14534358

 

  • ALTRE PROPOSTE IN MATERIA FISCALE E A FAVORE DELLE IMPRESE
 
Oltre a tre emendamenti per agevolare le imprese della pesca (su proposte avanzate da Federpesca), ho presentato degli emendamenti raccogliendo le proposte avanzatemi da Confcommercio-Unascom Treviso in materia di bonus o incentivi fiscali alla ristorazione e alle strutture ricettive, in particolare per limitare la possibilità dell’utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL n. 83/2014 (c.d. Art Bonus) solo agli agriturismi che non hanno beneficiato negli anni precedenti di altri finanziamenti in conto capitale inerenti a normative regionali, locali o nazionali, al fine di allargare i beneficiari del credito di imposta in oggetto, consentendo tale possibilità anche ai ristoranti storici. Giova ricordare che i finanziamenti in conto capitale alle strutture agrituristiche sono molteplici: pertanto la proposta rispondeva innanzitutto ad un principio di equità, nonché ad un contenimento delle risorse, andando incontro esclusivamente a quelle attività agrituristiche che fino ad oggi non hanno usufruito – pur potendo – di altri strumenti per riqualificare la propria struttura. A fronte di tale riduzione si proponeva una conseguente estensione del credito di imposta (c.d. Art Bonus) previsto per le strutture alberghiere anche ai ristoranti, ma esclusivamente a quelli dichiarati storici in base a leggi e/o provvedimenti regionali e territoriali. Infatti, il c.d. Art Bonus ha tra le sue finalità quella di sviluppare la cultura e rilanciare il settore turistico italiano, uno dei motori portanti dell’economia italiana, motivo per cui è stato a suo tempo concesso il credito di imposta previsto al citato art. 10 alle strutture alberghiere. Una componente importante del turismo italiano è però senza dubbio anche la ristorazione, soprattutto quella effettuata nei locali storici dei Comuni italiani, che rimangono i punti di riferimento per la cultura enogastronomica di ogni territorio oltre che componente fondamentale dell’attrattività del Paese soprattutto nei riguardi del turismo internazionale. A ciò si deve aggiungere il ruolo propulsivo da essa svolto nei riguardi dell’intera filiera agro-alimentare, nonché il suo contributo all’immagine ed identità dei territori. Ed è per questo che ritenevo opportuno dare ad essi la possibilità di usufruire del credito di imposta in oggetto.
 
Ho accolto anche alcune delle proposte avanzate da Confedilizia a me e al capogruppo della Commissione Bilancio Maino Marchi, per estendere il regime fiscale agevolato della cedolare secca, in particolare: 
  1. per fornire un’interpretazione autentica per sanare un conflitto che si è venuto a creare tra l’Agenzia delle entrate, che nega al locatore, nel caso di immobili abitativi locali a soggetti che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, la possibilità di accedere al regime fiscale opzionale, e la magistratura tributaria, che ha invece risolto la questione a favore della tesi del contribuente, riconoscendo allo stesso la facoltà di optare per la cedolare secca anche nei casi di locazione di immobile abitativo ad uso “foresteria” (cfr. Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia 4.11.2014, n. 470 e Commissione tributaria provinciale di Milano 17.4.2015, n. 3529), evitando un irragionevole e costoso contenzioso tra contribuenti e Stato;
  2. per contribuire al superamento dalla crisi del commercio introducendo una misura di riduzione dell’imposizione erariale, con l’introduzione di una cedolare secca, in via sperimentale, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, vale a dire gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 114/1998, con superficie di vendita fino a 150/250 mq. Il commercio e l’artigianato diffusi – che sono due preziose risorse del nostro Paese – sono stati infatti sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro. Da alcuni anni, la redditività di questi beni è tuttavia del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) – combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica – porta ad erodere fino all’80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento. Ecco la ragione per sperimentare anche in questo caso il regime della cedolare secca.
 
 
  • PROPOSTA DI MANTENIMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI PORTARE L’IVA IN DETRAZIONE SIN DAL MOMENTO DI APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE
 
Ho infine presentato un emendamento per sopprimere l’articolo 71 del testo di legge di Bilancio arrivato dal Governo, una norma per la quale vale il detto “la beffa è peggio del danno”. 
La legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 126-127), intervenendo sull’art. 26 del DPR n. 633/72, aveva infatti modificato, tra l’altro, la disciplina concernente l’individuazione del momento in cui il fornitore di un cliente soggetto a procedure concorsuali può emettere la nota di variazione IVA (e quindi recuperare l’imposta indicata in fattura). In particolare, la legge di Stabilità 2016 consentiva a far data dal 1° gennaio 2017, per le nuove procedure previste a decorrere dal 2017, l’emissione della nota di variazione Iva a decorrere dall’avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere per recuperare l’Iva anticipata la chiusura della procedura medesima e quindi anche molti anni, come era previsto nel testo previgente secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, delle fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline vigenti. Una misura di giustizia fiscale, per la quale mi ero battuta ed avevo ottenuto nel 2015 l’impegno del Governo che aveva accolto un mio ordine del giorno. 
L’art. 71 del disegno di legge di Bilancio 2017 del Governo è però intervenuto annullando le modifiche favorevoli per il creditore introdotte dalla legge di Stabilità 2016, in relazione all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, può emettere la nota di variazione, recuperando quindi l’ammontare dell’IVA indicata in fattura. La norma dell’art. 71 dunque “ripristina la disciplina previgente” e cancella le modifiche (positive) introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (la cui decorrenza era fissata proprio al 1° gennaio 2017)!
 
Per la stima degli effetti finanziari, la Relazione Tecnica  – evidenziando che nella legge di Stabilità 2016 erano stati ascritti effetti negativi pari a 340 milioni annui fino al 2023 – ha pertanto ascritto effetti positivi alla norma in esame pari a 340 milioni annui per il periodo 2017-2023. La relazione tecnica riferita alla legge di Stabilità 2016 aveva infatti quantificato gli effetti finanziari sulla base della stima delle nuove procedure a fare data dal 2017. In particolare, ascriveva effetti negativi per il bilancio dello Stato pari a 340 milioni annui per il periodo 2017-2023 e nessun effetto a decorrere dal 2024, in quanto da tale anno gli effetti della modifica introdotta e quelli della normativa previgente si compensavano, considerando una durata media di 8 anni delle procedure concorsuali.
 
Ecco spiegato perché in questo caso affermo che la beffa vale più del danno: si è semplicemente "fatto cassa" a carico dei fornitori non pagati dal proprio committente soggetto a procedura concorsuale! 
 
Purtroppo il mio emendamento è stato ignorato. Ma la battaglia deve continuare in Parlamento per difendere le ragioni dello stato di diritto.

 


pubblicata il 02 gennaio 2017

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