La legge sulle unioni civili: ok definitivo dalla Camera, sì anche alle coppie di fatto

15 maggio 2016

L'Aula della Camera l’11 maggio scorso ha definitivamente dato il via libera al disegno di legge sulle unioni civili, già approvato dal Senato e non modificato a Montecitorio, che regolamenta le unioni tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto con 372 sì e 51 no (99 gli astenuti). I voti a favore nel precedente voto di fiducia erano stati 379.

Credo che nel complesso si tratti di una legge equilibrata, che non divide il Paese, come con altri colleghi del Pd avevamo auspicato durante la discussione al Senato, firmando un documento che contribuisse a risolvere alcuni punti critici contenuti nel testo Cirinnà (clicca qui per leggere il documento), ovvero la necessità di segnare la differenza fra le unioni civili e la famiglia naturale fondata sul matrimonio ex art. 29 della Costituzione (v. sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale) e la richiesta di stralcio dal tema dei diritti civili degli adulti della c.d. "stepchild adoption", rimandandone la discussione in sede di materia deputata a dare tutela al preminente interesse del minore, ovvero la legge sulle adozioni. 

Sicuramente per molte coppie omosessuali questa legge significa veder riconosciuta dalle Istituzioni in modo più pieno la propria dignità di persone. Forse per questo, alla vigilia del voto, mi ha scritto una mail Eleonora, rivelandomi che da cinque anni convive con la sua compagna, occupandosi di tre minori stranieri non accompagnati affidati alla loro tutela legale. Ecco le sue toccanti parole: "questa legge non ci riconosce come famiglia, non ci consente di sposarci, non ci consente di adottare figli né di essere considerate una famiglia affidataria. Ma che sia il primo passo, Simonetta”.

Secondo il magistrato Bruno De Filippis “Dopo la Riforma del 1975 e l'affido condiviso varato nel 2006, la legge regolatrice delle unioni civili e delle convivenze è il più importante e rivoluzionario evento della recente e ricca storia del Diritto di Famiglia in Italia. Il passo avanti, a fronte di secoli di discriminazione, è evidente. In Italia, le unioni tra persone dello stesso sesso sono state considerate reato fino al 1887. Da tale epoca in poi, si può dire che il diritto abbia assunto un atteggiamento di neutralità, senza più punire, ma senza neppure fornire ad esse il riconoscimento e la tutela che la legge attuale, con il riferimento alla Carta fondamentale, ha attribuito.”

A questo link trovi il testo della legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg.

Il nuovo articolato consta di tre parti. La prima introduce il nuovo istituto delle Unioni civili, riservato alle coppie composte da persone dello stesso sesso, le quali ricevono la loro legittimazione in base agli artt. 2 e 3 Cost., venendo in tal modo incluse tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo, tutelate dalle predette norme.

La seconda parte del nuovo testo, vale a dire i commi dal 36 al 49 (dell'unico articolo che, dopo il maxiemendamento al Senato, compone la legge), riguarda le coppie c.d. di fatto, le quali, pur ponendo in essere rapporti personali analoghi a quelli esistenti nel matrimonio, non manifestano alcuna volontà di formalizzarli o disciplinarli. Per esse, sia una legislazione frammentaria, sia la giurisprudenza, avevano già istituito forme di tutela minima, con particolare riguardo alla parte più debole del rapporto, tutela che la nuova legge ha sistematizzato ed ampliato. A differenza delle Unioni civili, che possono essere contratte solo da persone dello stesso sesso, le convivenze -cui si applicano i commi indicati - possono, senza che ciò comporti differenze sul piano giuridico ed applicativo della legge, riguardare coppie dello stesso sesso o di sesso diverso.

L'ultima parte della legge, dal comma 50 in poi, collocandosi nel filone che contempla le possibilità di esplicazione dell'autonomia privata nell'ambito del diritto di famiglia, riguarda la possibilità che le coppie conviventi stipulino un contratto per disciplinare i loro rapporti, rapporti "patrimoniali" della vita comune.

La disciplina delle unioni civili di cui alla prima parte della legge (commi 1-35) era stata inizialmente dettata in modo che esse, se non per singoli punti (es.: adozione) differissero sostanzialmente dal matrimonio solo per il nome. La situazione è cambiata con il maxi emendamento al Senato, che ha avuto particolare cura nel rimarcare la differenza tra i due istituti.

L'identità è rimasta per gli impedimenti alla stipula e le impugnazioni, ma non per le formalità di celebrazione, gli obblighi e le modalità di scioglimento. Così, ad esempio, le unioni civili non devono essere celebrate pubblicamente, non sono precedute dalle tradizionali pubblicazioni, non vi è lettura degli articoli del codice e dichiarazione di volersi prendere come marito e moglie ed il documento che le attesta non deve essere, come l'atto di matrimonio, compilato immediatamente. Per esse, eventuali ulteriori formalità potranno essere determinate in sede di attuazione della delega che la legge prevede.

Prima del maxiemendamento citato, anche in ordine ai doveri discendenti dalla stipula vi era forte assonanza, mentre nel testo definitivamente approvato è stato, per le unioni, soppresso l'obbligo di fedeltà, che, come da impostazione tradizionale, costituisce "il cuore" dell'istituto matrimoniale.

Gli obblighi imposti ai componenti dell'unione sono: la reciproca assistenza morale e materiale, la contribuzione ai bisogni comuni e l'indicazione di una residenza comune. A ciò deve aggiungersi l'unicità del rapporto, desumibile dal fatto che non è possibile essere contemporaneamente legati a più di una persona.

Dal punto di vista patrimonialesono poche le differenze tra matrimonio ed unioni, essendo stata sostanzialmente trasfusa nelle seconde la normativa del primo. Anche per le unioni esiste la possibilità di adottare il regime della comunione legale e, anzi, esso costituisce il modello ordinario, applicandosi automaticamente in caso di assenza di differente dichiarazione. Analoga affermazione deve compiersi per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, disciplina che già precedentemente si applicava alle coppie "di fatto" e che ora prevede espressamente l'applicabilità alle unioni civili.

La disciplina degli alimenti, di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile si applica alle unioni civili in forza della previsione contenuta nel comma 19 della nuova legge. Ciò significa che il contraente, allo stesso modo del coniuge, è tenuto a prestare gli alimenti al partner che si trovi in stato di bisogno. Per le unioni, l'obbligo alimentare assume significato, in assenza di applicabilità della separazione, anche nel periodo di tre mesi, successivo alla manifestazione, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, di volontà di scioglimento dell'unione.

Fermo restando naturalmente il riconoscimento della paternità/maternità al genitore biologico del minore, i componenti delle unioni civili non possono, in quanto tali, adottare minorenni, neppure nelle forme della stepchild adoption, come il testo del disegno di legge Cirinnà prevedeva. Resta ferma la loro legittimazione ad adottare in quanto singoli, come qualsiasi altro cittadino, per i casi in la legge italiana prevede tale possibilità. (es.: adozione di maggiorenni). Per effetto dell'art. 294 c.c., il quale afferma: "Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie", i componenti dell'unione civile non possono adottare entrambi la stessa persona, indirettamente raggiungendo il risultato di una filiazione comune.

La materia successoria è un ambito nel quale ritorna una sostanziale equiparazione tra matrimoni ed unioni. Ai componenti di queste ultime, infatti, si applicano le norme sulla successione legittima e sulla successione necessaria. Il partner del contraente civile, in assenza di testamento, è erede di esso e, anche in caso di disposizioni testamentarie, ha diritto alla legittima.

Per le unioni civili non è prevista la separazione personale. In esse si può accedere direttamente al divorzio, dopo aver atteso il decorso del termine di tre mesi dalla dichiarazione compiuta, anche disgiuntamente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come disposto dal comma 24.

In conclusione, come spiegato nel Dossier predisposto dal Gruppo parlamentare Pd (clicca qui per leggere il documento), si tratta di un provvedimento che è stato oggetto di grande attenzione sia sul piano politico sia sul piano mediatico, in quanto primo esito di una discussione ultraventennale in Parlamento ma soprattutto nel Paese e vertente su materia delicatissima, attinente la sfera dell’etica, del costume e anche degli stessi valori costituzionali, data la rilevanza per l’appunto costituzionale della famiglia e del matrimonio.

Credo che ora si debba raccogliere la sfida di dare risposte concrete anche a quella parte del Paese che è stata più critica in questi mesi, mettendo in campo politiche familiari capaci di rafforzare i diritti di cittadinanza che le famiglie, di fatto, non sono sempre in condizione di esercitare appieno, benché l’articolo 31 della Costituzione italiana affermi con chiarezza che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia». La famiglia non è solo un fatto privato: è una risorsa vitale per la società, è produttrice di beni relazionali, economici, psicologici, sociali e culturali per le Comunità che sono reti di famiglie e reti di relazioni tra famiglie. 


pubblicata il 15 maggio 2016

<<
<
 ... 814815816817818819820821822 ... 
>
>>
ritorna
 
  Invia ad un amico