Approvato alla Camera il testo di legge sul conflitto d'interesse

01 marzo 2016

Nella seduta del 25 febbraio scorso la Camera ha approvato il disegno di legge in materia di conflitto di interessi (clicca qui per leggerlo), che ora è passato al Senato. La proposta risulta dall’unificazione delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi (A.C. 275 e abb.), testo definito dalla Commissione Affari Costituzionali sulla base dei lavori del Comitato ristretto volto a modificare la legge attualmente in vigore n. 215/2004 (cosiddetta Legge Frattini).

Fra i disegni di legge presi in esame in sede referente, il mio in materia di incompatibilità dei parlamentari e di conflitto di interessi per i titolari di cariche pubbliche (clicca qui), si poneva l’obiettivo di specificare profili di incompatibilità per i membri del Parlamento più puntuali rispetto a quelli definiti nella legge oggi vigente, la n. 60 del 15 febbraio 1953, evitando così il perpetrarsi di un’interpretazione della normativa che si è dimostrata negli anni non sempre omogenea e soggetta alle variabili interpretazioni delle maggioranze politiche.

Purtroppo nel testo approvato si è fatta la scelta di prendere in considerazioni solo il tema del conflitto d’interessi per le cariche di governo, tralasciando completamente la materia delle incompatibilità parlamentari, nonostante ci fossero tutti i presupposti affinché ci si dotasse finalmente di una normativa coerente ed aggiornata. Non si è colta così l’occasione per intervenire in una materia squisitamente parlamentare, lasciando così che l’interpretazione delle norme in materia da parte della Giunta delle elezioni sia dettata più dai numeri della politica che da una corretta applicazione della legge al caso di specie. A maggior ragione se si tiene conto che le Giunte delle elezioni (gli organi di Camera e Senato incaricati di portare avanti gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità dei parlamentari) sono organi collegiali permanenti interni alle Camere e formati dai parlamentari stessi, in proporzione alla consistenza dei gruppi politici. Sul punto il Governo ha accolto comunque il mio ordine del giorno (clicca qui).

In ogni caso, rispetto alla legge Frattini, sono diverse le novità proposte dal testo approvato dall’Assemblea. A cominciare da un’interpretazione del concetto di conflitto d’interessi di tipo preventivo, in analogia ad altri Paesi, che supera così il limite della situazione attuale che prevede un intervento solo successivo, con sanzioni scarsamente disincentivanti o addirittura inesistenti.

Nell’ambito soggettivo di applicazione della legge vengono compresi: i titolari di cariche di governo nazionale (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo); i titolari di cariche di governo regionale (i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); i membri del Parlamento con una disciplina apposita in linea con le garanzie previste dagli articoli 66 e 68 della Costituzione; i consiglieri regionali. A seguito dell’accoglimento di un mio emendamento in Aula (clicca qui) la normativa è stata estesa anche ai membri delle autorità indipendenti.

Il compito di vigilare è stato affidato ad un organismo già esistente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che già si occupa di conflitti di interessi, disciplinandone dettagliatamente la composizione, al fine di garantirne l'imparzialità, ed estendendone i poteri. Alla luce delle modifiche introdotte l’AGCM sarà composta da 1 presidente e 4 membri, eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

Nello specifico dei conflitti di interessi dei parlamentari, si è optato per rafforzare le sole cause di ineleggibilità, estendendole anche ai dirigenti delle cooperative o di consorzi di cooperative che lavorano con lo Stato. È comunque previsto che un parlamentare, per eludere le cause di ineleggibilità, non potrà cedere le attività che possono generare conflitto di interessi non solo al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, ma anche al convivente.

Infine, una novità assoluta riguarda coloro che intendono candidarsi: sono eleggibili gli amministratori di imprese, i proprietari, gli azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo nel caso in cui si dimettano dalla loro carica, o si adeguino alle prescrizioni dell'Antitrust, prima di presentare la candidatura o entro i 7 giorni successivi in caso di scioglimento anticipato della legislatura. In questi casi possono accedere alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale (contratto di gestione fiduciaria; vendita).


pubblicata il 01 marzo 2016

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