Trasparenza e buona amministrazione: una proposta di legge sulle incompatibilità per chi riveste cariche pubbliche

07 gennaio 2016

Il 12 novembre scorso ho depositato alla Camera un disegno di legge in materia di incompatibilità dei parlamentari e di conflitto di interessi per i titolari di cariche pubbliche, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la buona amministrazione, unica via per ridestare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ad oggi, la disciplina delle incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore è affidata alla legge n. 60 del 15 febbraio 1953 che contiene sia una norma di carattere generale sia la definizione di casi più specifici. Nel corso degli anni è emerso tuttavia come le disposizioni ivi contenute non siano, in parte, più rispondenti all’odierna realtà che ha ridisegnato profondamente, rispetto al 1953, i rapporti tra i poteri pubblici e mercato ed ha visto moltiplicarsi le occasioni di intersezione o sovrapposizione tra Parlamento, altri livelli istituzionali e società civile.

Va inoltre detto che la stessa giurisdizione delle Giunte delle elezioni (gli organi di Camera e Senato incaricati di portare avanti gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità dei parlamentari) non si è rivelata univoca nei suoi pronunciamenti, tanto che sono diversi i casi in cui si sono registrate deliberazioni difformi riferite a situazioni identiche o analoghe. Dunque un’interpretazione delle norme dettata più dai numeri della politica che da una reale applicazione della legge al caso di specie, tenuto conto che le Giunte delle elezioni sono organi collegiali permanenti interni alle Camere e formati dai parlamentari stessi, in proporzione alla consistenza dei gruppi politici.

È in virtù di ciò che si è andata via via affermando l’esigenza di una maggiore specificazione degli ambiti di intervento della legge n. 60 del 1953, necessità peraltro emersa con chiarezza anche nel corso delle audizioni svolte nei primi giorni di ottobre 2014 dalla Prima Commissione della Camera dei deputati nell’ambito dell’istruttoria legislativa sulle proposte di legge in materia di conflitti di interessi presentate sin dal marzo  2013 dagli on. Bressa, Fraccaro, Civati e Tinagli, abbinate in seguito a quelle depositate successivamente dagli on.  Dadone e Scotto (Atto Camera 275 e abb.). In quell’occasione il professor Giulio Salerno aveva infatti evidenziato come fosse più opportuno affrontare in testi di legge differenti ciò che non funzionava nella disciplina dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità dei parlamentari, scindendo questa materia da quella del conflitto d'interessi e mettendo mano alla normativa vigente, aggiornandola, chiarendola e specificandone le fattispecie. Nel corso della medesima audizione, il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza del mercato, Giovanni Pitruzzella, aveva al contempo sottolineato che nel caso dei parlamentari era necessario approfondire il tema della disciplina delle incompatibilità piuttosto che quello del conflitto di interessi. Proprio la direzione lungo la quale si muove la proposta di legge da me presentata (A.C. 3426), abbinata il 22 dicembre scorso (insieme a quella n. 2634 del collega Rizzetto) ai disegni di legge su citati in Commissione Prima, dove è ripreso l'esame a partire da un testo base unico elaborato nel frattempo dal Comitato ristretto. 

In un quadro legislativo già piuttosto complesso, va altresì considerata la coesistenza, accanto alle incompatibilità direttamente previste dalla Costituzione e dalla legge n. 60/1953, di numerose disposizioni di leggi di settore che prevedono casi di contrasto specifici.  Tra queste, giova ricordare l’articolo 1, comma 49, della legge delega n.190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione), che ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; delega esercitata dal Governo con il decreto legislativo n. 39 del 2013 e l'istituzione dell'Anac presieduta da Cantone.

Colta l’urgenza di una modificazione della norma vigente, il mio disegno di legge si pone dunque l’obiettivo di individuare profili di incompatibilità più puntuali per evitare il perpetrarsi di un’interpretazione non omogenea della normativa. Con l’articolo 1 si definisce che l’esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione governativa o di organi dell’amministrazione dello Stato ad eccezione di enti e organismi le cui finalità siano prevalentemente sociali, culturali, assistenziali o di culto. Nello specifico propongo che i membri del Parlamento non possano ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. Ulteriori precisazioni sono fornite con riferimento agli incarichi in banche o in società il cui scopo prevalente sia l’esercizio di attività finanziare e viene specificato inoltre che i membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza a soggetti privati in rapporti di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni.

Nell’ambito del conflitto di interessi, invece, la mia proposta di legge si limita a individuare una cornice di carattere generale in cui inquadrare la relativa normativa, alla luce delle carenze finora emerse della legge n. 215 del 2004 (cosiddetta legge Frattini). Tenuto conto anche delle esperienze maturate in alcuni Paesi europei (dossier dell’Ufficio Legislazione Straniera della Camera) come Francia e Regno Unito, dove la sola ‘percezione’ di un’interferenza tra interessi pubblici e privati costituisce motivo di conflitto, propongo, con l'articolo 2, di stabilire il principio secondo cui ogni persona incaricata di una funzione pubblica, oltre al dovere di agire esclusivamente in nome del pubblico interesse, deve evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o rimediarvi immediatamente nel caso in cui sopraggiunga. In particolare con riferimento alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario straordinario del Governo e di componente di un’autorità amministrativa indipendente. Versa in situazione di conflitto di interessi anche chi, rivestendo una delle suddette cariche, ha il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado, titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

In un’ottica di trasparenza propongo infine che i membri del Governo abbiano l’obbligo di integrare le dichiarazioni pubbliche già oggi previste dalla legge con l'indicazione espressa di ogni interesse privato che possa interferire con la funzione ricoperta. Se ogni persona incaricata di una funzione pubblica deve agire esclusivamente in nome del pubblico interesse, sono convinta che la massima trasparenza costituisca una condizione fondamentale per la sua attuazione.

 

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pubblicata il 07 gennaio 2016

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