Non possiamo risolvere i problemi se non abbandoniamo il modo di pensare che li ha creati - A. Einstein

DDL cofirmatario - pg. 4

Atto Senato 1599 - Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale

    Da tempo è avvertita, nel nostro Paese, l’esigenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo. La mancata innovazione legislativa si è affiancata in questi anni alla progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quanto meno alla crescita del divario tra gli impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse e obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l’una ha sostenuto e accelerato l’altra. Il disegno di legge cerca di valorizzare e di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale.
    Tutto questo comporta un aggiornamento e un riorientamento dell’attività di cooperazione, da una parte, attraverso modalità di coinvolgimento delle comunità e dei territori coi quali stabiliamo relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l’unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall’altra parte, affinché le nostre comunità e i nostri territori sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza rispetto alla sostenibilità dei nostri consumi e delle nostre stesse produzioni.  Una particolare attenzione è dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione.

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Atto Senato 1604 - Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

    Il disegno di legge, sulla cui formulazione già nella XIII legislatura si era registrato un ampio consenso sia pure in sede informale (lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito l’esame di merito), è finalizzato all’abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e all’attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a turno unico, obiettivo, questo, il cui conseguimento dovrà essere armonizzato con ulteriori interventi legislativi, primo tra tutti quello finalizzato a estendere il sistema elettorale maggioritario uninominale anche a tutti i 315 seggi elettivi del Senato. Il disegno di legge ridisegna di conseguenza i collegi elettorali in cui dovrà dividersi il territorio nazionale, lasciando aperto il sistema per una eventuale, auspicabile, riduzione del numero dei deputati.
    L’abolizione della quota proporzionale del 25 per cento consente, altresì, di eliminare tutti quei complessi e perversi «meccanismi» a essa connessi quali lo «scorporo» e i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali maggioritari con le liste proporzionali, che sono stati spesso fattore di slealtà, con liste cosiddette «civetta» e mettendo in contrapposizione candidati nei due diversi ambiti, pur se appartenenti alla medesima formazione politica.

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Atto Senato 1607 - Misure a favore dei territori di montagna e delega al Governo per l’adozione di un codice della legislazione sulla montagna

    La montagna italiana comprende 4.201 comuni interamente e parzialmente montani, associati in 365 comunità montane, quindi più del 50 per cento dei comuni italiani, che coprono oltre il 54 per cento del territorio nazionale. La popolazione del territorio montano del nostro Paese supera i 10 milioni di abitanti, il 18,5 per cento dell’intera popolazione italiana. La montagna contribuisce alla produzione del reddito nazionale per il 16,1 per cento mentre la sua popolazione corrisponde al 18,7 per cento di quella complessiva del Paese. È dunque necessario che l’intera comunità nazionale prenda coscienza di questa realtà, con una adeguata politica nazionale per la montagna, fondata innanzitutto sul riconoscimento pieno ed effettivo della specificità della montagna stessa da parte dello Stato, nonché sulla collaborazione, ciascuno nell’ambito delle rispettive sue competenze, di Stato, regioni ed enti locali. Purtroppo, negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza sempre più marcata all’abbandono della montagna e a tagli alle già esigue risorse destinate a essa, in netto contrasto con gli impegni annunciati dal Governo agli Stati generali della montagna tenutisi a Torino nell’autunno 2001.
    Il disegno di legge, tuttavia, incardinandosi sulla legge 31 gennaio 1994, n. 97, rispettando ruolo e competenze delle regioni e delle province autonome e proponendo indicazioni e azioni innovative urgenti in favore dei territori montani, vuole porre i pilastri per un diverso approccio all’argomento, anche delegando il Governo ad adottare un vero e proprio «codice della montagna», un testo unico organizzato che permetta di conoscere lo stato di quanto esiste in termini normativi e, quindi, di fruire più agevolmente dei benefici e, se necessario, di intervenire successivamente con ulteriori modifiche e integrazioni.

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Atto Senato 1648 - Modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
   
    La questione edilizia residenziale è stata affrontata anche dalla sen. Rubinato in un disegno di legge, da lei cofirmato, che modifica l’articolo 1 della legge n. 560 del 1993: legge che dispone misure per promuovere, a condizioni di favore, l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. La legge 560/93 sancisce che per gli assegnatari o loro familiari conviventi che possiedono determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla determinazione del pagamento per l’acquisto dei citati alloggi. L’articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che siano esclusi dalle norme della legge gli alloggi «soggetti ai vincoli di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni», le cui disposizioni sono riconfluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Tale normativa stabilisce particolari misure di tutela per beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le opere la cui esecuzione risalga a un periodo superiore a cinquanta anni. Ciò ha finito in molti casi per determinare situazioni nelle quali nel medesimo condominio una serie di alloggi sono stati alienati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 560 del 1993 e altri invece sono incappati nei vincoli della medesima legge.
    Il ddl si prefigge l’obiettivo del superamento dell’incongruità sopra richiamata e, allo stesso tempo, di assicurare la vendita di quegli alloggi che si dovessero rendere liberi, con diritto di priorità degli assegnatari in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge, nonché di poter procedere all’alienazione di immobili assegnati a particolari categorie di locatari, purché con il loro consenso e con l’assicurazione di alloggio analogo, in quartiere adiacenti e alle medesime condizioni economiche e normative.

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Atto Senato 1674 - Modifiche alla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, in materia di riorganizzazione del volontariato

    La sen. Simonetta Rubinato è stata tra i firmatari di un disegno di legge di modifica alla legge-quadro 266 del 1991 sul volontariato. Il disegno di legge intende, in primo luogo, identificare in modo più chiaro gli elementi essenziali delle organizzazioni di volontariato; per altro verso, è volto a un rafforzamento e a un riconoscimento più intenso e qualificato delle molteplici attività del volontariato organizzato, per promuoverne l’azione nei confronti delle più diversificate categorie di destinatari.
    Attraverso il volontariato si vuole arrivare a creare un «ponte» e un’attenzione alle nuove generazioni di giovani e di immigrati: con l’impegno attivo di questi ultimi, infatti, non soltanto sarà possibile rafforzare il volontariato stesso, ma tale partecipazione sarà un’occasione di integrazione nel tessuto sociale per gli stessi volontari. Un profilo della disciplina legislativa vigente che necessita di miglioramenti è indubbiamente quello dei controlli e delle sanzioni per i volontariati che si potrebbero definire «fasulli»: vengono quindi introdotti maggiori strumenti di rendicontazione e controllo per le amministrazioni pubbliche, nonché nuove sanzioni.
    Il ddl introduce, inoltre, l’istituzione di un registro nazionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato presenti su più regioni e, soprattutto, che permetta a tali organizzazioni di venire inserite automaticamente nei registri regionali, una volta riconosciute a livello nazionale. Vengono infine ripensati il ruolo e i compiti dell’Osservatorio del volontariato, caratterizzato da una rappresentanza più ampia ed eterogenea e potenziato nelle sue funzioni.

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