Via libera definitivo al testo di legge che dà rilievo penale al negazionismo

10 giugno 2016

È stato approvato dalla Camera in via definitiva l’8 giugno scorso il disegno di legge che dà rilievo penale alla condotta di negazionismo. In singolare coincidenza pochi giorni prima, il 2 giugno, i deputati del Bundestag, il Parlamento di Berlino, hanno approvato una risoluzione dal titolo «Memoria e commemorazione del genocidio degli armeni e delle altre minoranze cristiane negli anni 1915 e 1916», fortemente voluta dalla Cdu di Angela Merkel, dai socialdemocratici della Spd e dai Verdi tedeschi, in cui si ricorda ed analizza l'atroce, sistematico sterminio degli armeni perpetrato dal regime ottomano e in cui, tramite fucilazioni di massa, torture e disumane 'marce della morte', perirono tra il 1915 e il 1916 almeno 1,5 milioni di donne, bambini e uomini armeni. Una strage di un secolo fa, che papa Francesco ha avuto l’ardire di chiamare per nome, il nome tabù di “genocidio”, e di equipararla a tutti gli altri annientamenti sistematici, programmati, di popoli e di religioni che hanno segnato il Novecento e ormai anche il secolo presente (clicca qui per leggere l'articolo dell'Espresso sulla decisione tedesca). Penso che sarebbe davvero significativo se anche il Parlamento italiano seguisse l'esempio di quello tedesco e mi premurerò di sollecitare in tal senso la Presidenza del nostro Gruppo alla Camera.

Tornando al testo approvato dalla Camera in materia di negazionismo, con l'introduzione del comma 3 bis all'art. 3 della legge n. 654 del 13 ottobre 1975 (e successive modifiche), si dispone l'applicazione di una pena che va dai due ai sei anni di reclusione se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (clicca qui per leggere il testo approvato). In sostanza, il negazionismo diventa un'aggravante, aggiunta alla legge Mancino, rispetto ai reati di discriminazione razziale e di stampo xenofobo.

È importante sottolineare però come questo provvedimento non punisca il negazionismo secondo il paradigma dei reati di opinione, la cui dubbia costituzionalità è a tutti nota, bensì intervenendo sull’istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti. Se manca l’istigazione a delinquere, fatta con il concreto pericolo della sua diffusione, la negazione di un determinato genocidio non può essere punita. Ad essere sanzionato in sede penale non può essere che un comportamento, una condotta, non un'intenzione, un giudizio o un parere, per quanto ignobile e per quanto menzognero o falso esso possa essere.

Segnalo la buona riflessione del prof. Vincenzo Milanese sul perché serve la legge sui genocidi, pubblicata sulla stampa Finegil del 10 giugno (clicca qui).

Per un maggiore approfondimento sul testo di legge vi rimando al dossier predisposto dal gruppo Pd alla Camera cliccando qui.


pubblicata il 12 giugno 2016

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