Esenzioni IMU sui terreni agricoli in zone svantaggiate: il Governo assicura la correzione del decreto

15 dicembre 2014

Lo scorso 3 dicembre, raccogliendo le molte segnalazioni di sindaci e di cittadini - di comuni in collina e montani - preoccupati per l'annunciato decreto interministeriale che restringe in modo del tutto inadeguato le esenzioni Imu sui terreni agricoli in zone svantaggiate, insieme ad altri colleghi deputati abbiamo messo in atto un pressing sul Governo: una lettera al Premier (clicca qui), un question time in Commissione Finanze cui ha risposto il 4 dicembre il sottosegretario con delega Baretta con l'allegata comunicazione (clicca qui), un'interpellanza urgente (clicca qui). Dal Governo sono venute assicurazioni che il decreto sarebbe stato corretto, rinviando la scadenza per il pagamento dal 16 dicembre al prossimo anno e rimodulando i criteri per l'individuazione delle zone svantaggiate, che non possono certo essere l'altitudine a cui è collocata la sede municipale.

Il rinvio del versamento dell'Imu relativa ai terreni agricoli montani che hanno perso l'esenzione dal tributo (inizialmente ipotizzato dal sottosegretario Baretta al giugno 2015) è stato quindi fissato al 26 gennaio 2015 dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre e confermato dal comma 692 dell'art. 1 della Legge di Stabilità. Il rinvio non riguarda i terreni agricoli che in precedenza versavano il tributo, per i quali la scadenza restava questo 16 dicembre.

Se c’era una possibilità semplice per i contribuenti di applicare per la prima volta le modifiche alla tassazione IMU dei terreni montani, era quella di far slittare la scadenza di versamento dell’imposta al 16 giugno 2015, in concomitanza con quella dell’acconto 2015 dell'Imu o della nuova ipotizzata tassa unica. Soluzioni ottima per contribuenti, ma anche per i consulenti e gli enti locali, impegnati nei calcoli.

Ma la semplicità cozza quasi sempre con la necessità erariale di recuperare gettito e con regole contabili ben precise. La modifica della tassazione, che comporta la perdita dell’esenzione in quasi 2.000 Comuni, ha infatti la finalità di ottenere 350 milioni di euro, che lo Stato ha già destinato al “bonus 80”. Così, per il versamento dell’Imu 2014 sui terreni ex montani, ci sarà tempo solo probabilmente fino al 26 gennaio 2015.

Poiché il Governo ha preso un impegno per rivedere i criteri utilizzabili per l'individuazione dei comuni montani, anche alla luce delle perplessità sorte in merito ai criteri utilizzati per distinguere i comuni parzialmente montani (con un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m.) e quelli montani (con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.), tale riordino normativo potrebbe avere effetti retroattivi, in quanto il versamento dell’IMU sui terreni montani, effettuato a gennaio 2015, potrebbe dare luogo a rimborsi, una volta verificati i criteri definitivi.

Ricordiamo che da più di vent’anni era sempre stata confermata l’esenzione. Inizialmente anche il D.Lgs. n.23/2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale, prevedeva all’art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell’art. 7 commi 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del c.d. Decreto Ici (D.Lgs. n. 504/92). La lettera h), in particolare, disciplinava l’esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall’art.15 della L. n.984/77. Per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993. La norma, dunque, era una agevolazione a regime, già prevista per l'Ici e non poteva essere derogata dagli enti locali con proprio regolamento. Successivamente, il D.L. n.16/2012, c.d. Decreto semplificazioni, all’art.4 comma 5-bis ha previsto che con un apposito DM, venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l’esenzione, sulla base dell’altitudine, riportata nell’elenco ISTAT o della qualifica dei soggetti che li detengono. L’esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Poi il D.L. n.66/2014, c.d. Decreto Irpef, all’art. 22, co. 2, ha prescritto che dal 2014, modificando l’art.4 co.5-bis del D.L. 16/2012, venisse rivista la lista con l’emanazione del summenzionato decreto interministeriale 28.11.2014, pubblicato il 6 dicembre scorso.

SCARICA IL TESTO DEL DECRETO IMU

 

X


pubblicata il 13 dicembre 2014

ritorna
 
  Invia ad un amico